Dichiarazione IVA 2019: i contribuenti possono presentarla a partire dal 1° febbraio. L’ultima scadenza è il 30 aprile 2019. Soggetti obbligati, istruzioni e modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione IVA è lo strumento che i soggetti passivi IVA usano per comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate, attive e passive, che hanno un impatto ai fini IVA.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento numero 10659 del 15 gennaio 2019
- Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2019 concernenti l’anno 2018, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2019 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Dichiarazione IVA 2019 dal 1° febbraio: soggetti obbligati e soggetti esonerati
Con il provvedimento del 15 gennaio 2019 dell’Agenzia delle Entrate, sono stati approvati i modelli utili per le dichiarazioni IVA relative all’anno 2019. Come si legge nel comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione dei documenti, sono pronti e disponibili per i contribuenti i modelli:
- dichiarazioni 730,
- Certificazione unica;
- Iva;
- Iva 74 bis;
- 770;
- Cupe.
Anche quest’anno, la documentazione è figlia dei tempi: regime forfettario e Gruppo IVA sono le novità che caratterizzano la dichiarazione IVA 2019, un obbligo per tutti i contribuenti che esercitano attività di impresa, attività artistiche o professionali e che sono titolari di partita IVA.
Ma anche tra i questi, c’è chi è esonerato dall’adempimento. Di seguito le categorie che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA nel 2019:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19- bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
- i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
Dichiarazione IVA 2019 dal 1° febbraio: modulo e istruzioni
I soggetti che hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA 2019 possono farlo a partire dal 1° febbraio ed entro la scadenza del 30 aprile 2019.
Il modulo da compilare è composto da due sezioni:
- il frontespizio, che contiene anche l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- un modulo, composto di più quadri VA-VB-VC-VD-VE-VF-VJ-VI-VH-VM-VK-VN-VL-VT-VX-VO-VG, in cui vanno inseriti i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.
Meritano particolare attenzione i nuovi campi introdotti nel modello. Per quanto riguarda il Gruppo IVA, è stato inserito il rigo VA16: i contribuenti interessati dovranno barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva all’ingresso nel Gruppo.
È stato inoltre inserito il campo 2 del rigo VX2, per indicare la parte dell’eccedenza detraibile che risulta dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo dal 1° gennaio 2019.
Mentre per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal Dl n. 98/2011, e che dal 2018 hanno revocato la scelta accedendo al regime forfettario della legge n. 190 del 2014, nel rigo VO34 è stata inserita la casella 3.
La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati, nel caso delle Amministrazioni dello Stato;
- tramite società appartenenti al gruppo.
Nelle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate tutte le indicazioni per compilare i moduli e i dettagli sulle modalità per presentarli.