Ex Enpals: iscrizione, agibilità e requisiti per la pensione

Scritto da Rosy D’Elia il 21 novembre 2018

Ex Enpals: una guida sulle tipologie di lavoratori per cui vige l’obbligo di iscrizione, sui certificati di agibilità e sui requisiti per chiedere la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

Ex Enpals: iscrizione, agibilità e requisiti per la pensione

Ex Enpals: una guida sulle tipologie di lavoratori per cui vige l’obbligo di iscrizione, i certificati di agibilità e i requisiti per chiedere la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

L’ENPALS, ente nazionale Previdenza e Assistenza ai Lavoratori dello Spettacolo, era l’ente di previdenza sociale per gli sportivi e i lavoratori dello spettacolo.

Con il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, l’ente è stato soppresso e le sue funzioni sono state affidate all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con la denominazione di Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) e Fondo Pensione Lavoratori delle Spettacolo (FPLS).

Quali sono le tipologie dei lavoratori da iscrivere alla gestione Ex Enpals INPS? Quali sono gli obblighi per il datore di lavoro e i requisiti per ottenere la pensione? Riportiamo alcuni punti rilevanti per i lavoratori che rientrano tra i professionisti del mondo dello sport e di quello dello spettacolo.

Iscrizione all’Ex Enpals: le tipologie di lavoratori da iscrivere

Il soggetto che si avvale della prestazione lavorativa, sia esso il datore di lavoro che stipuli un contratto di lavoro subordinato con il lavoratore, o anche un committente che scritturi o ingaggi un lavoratore autonomo, per lo svolgimento di una delle attività artistiche è obbligato ad assicurare il lavoratore.

Indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro che si instaura.

I lavoratori da iscrivere al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP)

Nello sport professionistico, e quindi per ciò che riguarda l’iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, l’obbligo assicurativo vige per:

  • gli atleti;
  • gli allenatori;
  • i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici.

In particolare, sono professionisti gli sportivi appartenenti ai settori:

  • calcio;
  • ciclismo;
  • golf;
  • pugilato;
  • motociclismo;
  • basket.

L’attività sportiva deve essere retribuita, e quindi a titolo oneroso, e svolta con continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI.

Non è importante la forma contrattuale, che sia di natura subordinata o di lavoro autonomo, l’obbligo assicurativo grava sempre sul datore di lavoro.

I lavoratori da iscrivere al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)

Per quanto riguarda il settore dello spettacolo, il decreto del Ministro del Lavoro 15 marzo 2005 ha rivisitato l’elenco di figure professionali che rientrano nei lavoratori da iscrivere al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, inserendone di nuove per adeguarla ai tempi.

Di seguito riportiamo le macroaree di riferimento, che a loro volta sono suddivise in categorie più specifiche:

  • cantanti;
  • attori;
  • conduttori e animatori;
  • registi e sceneggiatori;
  • produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo;
  • direttori di scena e di doppiaggio;
  • direttori e maestri di orchestra;
  • concertisti e orchestrali;
  • ballo figurazione e moda;
  • amministratori;
  • tecnici;
  • operatori e maestranze;
  • scenografi, arredatori e costumisti;
  • truccatori e parrucchieri;
  • impiegati;
  • dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale giochi, sale scommesse e addetti alla ricezione delle scommesse;
  • lavoratori degli impianti e circoli sportivi;
  • dipendenti da imprese di noleggio films.


Per il lavoro dello spettacolo e nel mondo dello sport il requisito dell’annualità di contribuzione, richiesto per esercitare il diritto alle prestazioni, è legato al numero di giornate lavorative, che varia in base al gruppo di appartenenza del lavoratore.

Certificato di agibilità Ex Enpals: un obbligo per le imprese

Le imprese che si avvalgono delle prestazioni di figure dello spettacolo devono essere munite di un certificato di agibilità, una tutela per i lavoratori appartenenti a determinate categorie artistiche e tecniche. Si tratta di un obbligo per chiunque voglia svolgere attività artistiche.

Il certificato si ottiene tramite il preventivo controllo della regolarità contributiva dell’impresa che ne fa richiesta.

Quando deve essere richiesto il certificato di agibilità Ex Enpals

La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Alle imprese di nuova costituzione/operatività, all’atto del rilascio della prima agibilità, viene richiesto:

  • il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi;

oppure

  • l’impresa può produrre una fidejussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo.

È possibile apportare delle modifiche ai dati contenuti nel certificato di agibilità, rispettando alcune regole:

  • i dati devono essere comunicati entro cinque giorni dall’evento che ne ha determinato la variazione;
  • si possono apportare modifiche dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, e comunque non oltre cinque giorni dalla prestazione, solo se dovute a causa di forza maggiore debitamente documentata.

Nell’ambito dell’utilizzo del lavoro a chiamata, qualora al momento della stipula del contratto non siano noti all’impresa gli effettivi periodi di svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro sarà a tenuto ad effettuare la richiesta del certificato di agibilità nel momento in cui ha contezza delle date in cui il lavoratore sarà impiegato e, naturalmente, sempre prima che l’attività lavorativa venga prestata.

Tra l’altro, sempre con riferimento alle aziende che intendano utilizzare lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, si evidenzia che l’obbligo che riguarda preventiva “comunicazione della chiamata di lavoro intermittente” di cui al decreto del Ministro del lavoro 27/03/2013 si considera adempiuto attraverso la richiesta del certificato di agibilità (cfr. Circolare Min. Lav. n. 27/2013).

Sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali. L’obbligo di custodia della copia del certificato è posto a carico del committente. Il certificato di agibilità dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell’accertamento.

Certificato di agibilità Enpals a titolo oneroso, gratuito, in esenzione contributiva
La richiesta del certificato di agibilità si deve effettuare dal portale www.inps.it, alla voce Servizi per aziende e consulenti e poi selezionando Servizi Sport e spettacolo e poi ancora Richiesta agibilità.

I certificati di agibilità: tre diversi tipi
Bisogna distinguere tre diversi tipi di certificati di agibilità:

  • certificato di agibilità a titolo oneroso: autorizza alcune tipologie di imprese (imprese dell’esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi) a far agire nei locali di proprietà i lavoratori dello spettacolo in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi) e in un periodo limitato nel tempo.

L’agibilità viene rilasciata dopo l’accertamento della regolarità contributiva complessiva dell’impresa (nella totalità delle attività svolte) nei confronti della Gestione dei lavoratori dello spettacolo oppure, in caso di pendenze contributive, a seguito di presentazione di una garanzia idonea, come la produzione di una valida fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente alla misura dei debiti contributivi.

  • certificato di agibilità a titolo gratuito: autorizza alcune tipologie di imprese (imprese dell’esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi) a far operare nei locali di proprietà i lavoratori dello spettacolo in relazione ad un specifico evento che si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico.

Il requisito per ottenerlo è che gli eventuali ricavi, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati a scopi benefici e che ai lavoratori dello spettacolo coinvolti non venga corrisposto alcun compenso.

  • certificato di agibilità in esenzione contributiva: attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo stranieri – provenienti da Paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale – muniti dei documenti esonerativi. Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per quelle imprese (straniere o italiane) che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.

Ex Enpals: i raggruppamenti

I decreti legislativi 30 aprile 1997 n. 166 e n. 182 hanno modificato la disciplina pensionistica rivolta ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti con l’introduzione di nuove regole per il calcolo e per i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali gestite dai fondi. I lavoratori sono stati distinti in tre diversi raggruppamenti:

  • Raggruppamento A: coloro che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 120 contributi giornalieri.
  • Raggruppamento B: prestano a tempo determinato attività al di fuori dell’ipotesi prevista al punto precedente e per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 260 contributi giornalieri.
  • Raggruppamento C: prestano attività a tempo indeterminato e per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 312 contributi giornalieri.

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità;
  • pensione di invalidità specifica;
  • supplemento di pensione;
  • pensione supplementare.


Nello specifico la guida riporta i requisiti utili per ottenere la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

Ex Enpals: i requisiti per la pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata a domanda e si ottiene nelle seguenti situazioni:

  • raggiungimento di una determinata età stabilita dalla legge;
  • perfezionamento dell’anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione (anche se svolta all’estero), fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.

Di seguito passiamo in rassegna i diversi casi che riguardano i pensionati Ex Enpals. Un aspetto da sottolineare è che dal 1° gennaio 2019 bisognerà aggiungere ai requisiti di accesso al pensionamento l’adeguamento alla speranza di vita, come stabilito dal decreto del 5 dicembre 2017 del Ministero delle Finanze.

Pensione Ex Enpals: soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Tra i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 è necessario distinguere i diversi gruppi di lavoratori per specificarne i requisiti.

Pensione di vecchiaia Ex Enpals operatori, registi, impiegati

Dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori iscritti al FPLS individuati dall’articolo 24, commi 10 e 11, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di almeno 20 anni appartenenti ai seguenti gruppi:

  • gruppo operatori, registi, produttori, bandisti, maestranze e tecnici con contratto a tempo determinato;
  • gruppo impiegati, operai e maestranze con contratto a tempo indeterminato.

Tali soggetti devono perfezionare i requisiti anagrafici indicati nella seguente tabella:

Periodo Età anagrafica uominiEtà anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni 62 anni
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 66 anni e 3 mesi 62 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 66 anni e 7 mesi + adeguamento alle speranze di vita 66 anni e 7 mesi + adeguamento alle speranze di vita

Pensione di vecchiaia Ex Enpals ballerini e tersicorei

Nei confronti degli iscritti ai fondi FPLS e FPSP, per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), e dei lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei è stato adottato, con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, il regolamento di armonizzazione previsto dall’articolo 24, comma 18, decreto-legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011.

Coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di ballerini, tersicorei, coreografi e assistenti coreografi, Gruppo Ballo, possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con almeno 20 anni di iscrizione al fondo e con 2.400 contributi giornalieri versati con la specifica qualifica, se in possesso dei requisiti anagrafici riportati in tabella.

Periodo Età anagrafica uomini e donne
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 45 anni (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 45 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 46 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 46 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 46 anni e 7 mesi+adeguamento alla speranza di vita

Pensione di vecchiaia Ex Enpals cantanti e artisti lirici

Coloro che rientrano nel gruppo cantanti, artisti lirici, coristi, vocalisti, concertisti e orchestrali, Gruppo Cantanti, artisti lirici, orchestrali, ecc., possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (a regime 2.400 contributi giornalieri per prestazioni di lavoro nel campo dello spettacolo), se in possesso dei requisiti anagrafici riportati nella tabella.

Periodo Età anagrafica uomini Età anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 66 anni (+12 mesi di f.m.) 55 anni (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 66 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.) 55 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 61 anni e 3 mesi 57 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 61 anni e 7 mesi 58 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 61 anni e 7 mesi 59 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 61 anni e 7 mesi+ adeguamento alla speranza di vita 59 anni e 7 mesi+adeguamento alla speranza di vita
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 61 anni e 7 mesi + adeguamento alla speranza di vita 60 anni e 7 mesi + adeguamento alla speranza di vita
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 61 anni e 7 mesi+ adeguamento agli ulteriori chiarimenti della speranza di vita 60 anni e 7 mesi+ adeguamento agli ulteriori chiarimenti della speranza di vitaadeguamento agli ulteriori chiarimenti della speranza di vita
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 61 anni e 7 mesi+adeguamento agli ulteriori chiarimenti della speranza di vita 61 anni e 7 mesi+ adeguamento agli ulteriori chiarimenti della speranza di vita

Pensione di vecchiaia Ex Enpals attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda

Coloro che rientrano tra gli attori, generici, presentatori, artisti del circo, imitatori, acrobati, direttori d’orchestra, gruppo moda, ovvero nel Gruppo Attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda, possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (a regime 2.400 contributi giornalieri per prestazioni di lavoro nel campo dello spettacolo), se in possesso dei seguenti requisiti riportati in tabella.

PeriodoEtà anagrafica uomini Età anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 63 anni (+12 mesi di f.m.) 58 anni (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.) 58 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 3 mesi 60 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 64 anni e 7 mesi 61 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 64 anni e 7 mesi 62 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 64 anni e 7 mesi + adeguamento alla speranza di vita 62 anni e 7 mesi+adeguamento alla speranza di vita
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 64 anni e 7 mesi+ adeguamento alla speranza di vita 63 anni e 7 mesi+adeguamento alla speranza di vita
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 64 anni e 7 mesi + adeguamento agli ulteriori incrementi alla speranza di vita 63 anni e 7 mesi+adeguamento agli ulteriori incrementi alla speranza di vita
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 64 anni e 7 mesi+adeguamento agli ulteriori incrementi alla speranza di vita 64 anni e 7 mesi+adeguamento agli ulteriori incrementi alla speranza di vita

Pensione di vecchiaia Ex Enpals Sportivi professionisti

Coloro che svolgono attività sportiva nell’ambito delle Federazioni obbligatoriamente iscritte al FPSP, ovvero calcio, basket, pugilato, golf, ciclismo, motociclismo, con mansioni di atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo, preparatore atletico possono accedere alla pensione anticipata di vecchiaia per sportivo professionista con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione e 5.200 contributi giornalieri versati con la qualifica di sportivo professionista – valgono anche i contributi versati volontariamente al fondo e il periodo di accredito figurativo relativo al servizio militare, se in possesso dei requisiti anagrafici riportati in tabella.

Periodo Età anagrafica uomini Età anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 52 anni (+12 mesi di f.m.) 47 anni (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 52 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.) 47 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 53 anni e 3 mesi 49 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 53 anni e 7 mesi 50 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 53 anni e 7 mesi 51 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 53 anni e 7 mesi+adeguamento alla speranza di vita 51 anni e 7 mesi+adeguamento alla speranza di vita
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 53 anni e 7 mesi+adeguamento alla speranza di vita 52 anni e 7 mesi+adeguamento alla speranza di vita
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 53 anni e 7 mesi+adeguamento agli ulteriori incrementi alla speranza di vita 52 anni e 7 mesi+adeguamento agli ulteriori incrementi alla speranza di vita
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 53 anni e 7 mesi+adeguamento agli ulteriori incrementi alla speranza di vita 53 anni e 7 mesi+adeguamento agli ulteriori incrementi alla speranza di vita

Pensione di Aniziantià Ex Enpals: soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Per le categorie di lavoratori iscritte al FPLS ed al FPSP che non possono far valere contribuzione versata o accreditata alla data del 31 dicembre 1995, la pensione si calcola, in presenza di almeno 20 anni di anzianità assicurativa e contributiva, sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell’arco della carriera lavorativa con la determinazione di un montante contributivo complessivo e una quota unica di pensione (sistema di calcolo interamente contributivo) in base ai requisiti anagrafici riportati in tabella.

Periodo Età anagrafica uomini Età anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni 62 anni
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 66 anni e 3 mesi 62 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 66 anni e 7 mesi+adeguamento alla speranza di vita 66 anni e 7 mesi+adeguamento alla speranza di vita

L’importo soglia della pensione non deve risultare inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

Si ha diritto alla pensione di vecchiaia in forma contributiva anche nel caso in cui si siano compiuti i 70 anni di età e e si abbiano 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dall’importo della pensione. Il limite dei 70 anni è soggetto all’adeguamento sulla speranza di vita.

Nel sistema contributivo i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo sono gli stessi del sistema misto ovvero 46 anni e 7 mesi per uomini e donne e 20 anni di anzianità contributiva e di iscrizione al fondo con almeno 2.400 contributi giornalieri versati esclusivamente nella specifica qualifica di appartenenza, anche in questo caso il requisito anagrafico è da adeguare alla speranza di vita.

Nel sistema di calcolo contributivo, per i lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo iscritti dopo il 31 dicembre 1995, il limite cui fare riferimento è quello dei 70 anni di età.

Nel sistema di calcolo contributivo, agli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 dicembre 1995, ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione in base all’età, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, un anno ogni quattro di lavoro effettivo nella specifica qualifica fino a un massimo di cinque anni rispetto al limite dei 57 anni di età.

Ex Enpals: i requisiti per la pensione anticipata

La pensione anticipata è una prestazione economica che viene erogata su richiesta e a cui si ha diritto al termine del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, e anche in caso di rapporto di lavoro svolto all’estero, e in presenza di una determinata anzianità contributiva e assicurativa.

Ex Enpals: pensione anticipata dei soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Anche in questo caso è necessario specificare i requisiti analizzando i diversi gruppi di lavoratori.

Ex Enpals: pensione anticipata per operatori, registi, produttori

Dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori iscritti al FPLS individuati dall’articolo 24, commi 10 e 11, decreto-legge 201/2011, con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di almeno 20 anni appartenenti ai seguenti gruppi:

  • gruppo operatori, registi, produttori, bandisti, maestranze e tecnici con contratto a tempo determinato;
  • gruppo impiegati, operai e maestranze con contratto a tempo indeterminato.

Per i questi soggetti vigono i requisiti di anzianità riportati in tabella.

Periodo Età anagrafica uomini Età anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 42 anni e 10 mesi+adeguamento alla speranza di vita 41 anni e 10 mesi+adeguamento alla speranza di vita

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Ex Enpals: pensione anticipata per cantanti e attori

Con la pubblicazione del decreto 157 del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 2013 i requisiti assicurativi e contributi per lavoratori che appartengono al Gruppo cantanti, artisti lirici, orchestrali e al Gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda dal 1° gennaio 2014 seguono le caratteristiche riportate in tabella.

Periodo Età anagrafica uomini Età anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 42 anni e 10 mesi+adeguamento alla speranza di vita 41 anni e 10 mesi+adeguamento alla speranza di vita

Nel sistema misto non è prevista la pensione anticipata (ex pensione di anzianità) in favore dei lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo e al Gruppo Sportivi Professionisti della Gestione Spettacolo e Sport Professionistico.

Ex Enpals: pensione anticipata dei soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata con i requisiti assicurativi e contributivi che riportiamo nella tabella.

PeriodoEtà anagrafica uomini Età anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 42 anni e 10 mesi+adeguamento alla speranza di vita 41 anni e 10 mesi+adeguamento alla speranza di vita

La contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, è valutabile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non si applica la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione a un’età anagrafica inferiore a 62 anni.

In alternativa ai requisiti contributivi e assicurativi, i soggetti possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al compimento di 63 anni, solo se risultano versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e se l’ammontare della prima rata di pensione non risulti inferiore a un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione effettiva è utile solo la contribuzione effettivamente versata: obbligatoria, volontaria, da riscatto.

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