Imu e Tasi, seconda rata in scadenza il 17 dicembre: chi deve pagarla

Scritto da Rosy D’Elia il 16 novembre 2018

Imu e Tasi: la seconda rata è in scadenza il 17 dicembre 2018. Chi deve pagarla? I casi particolari, le esenzioni e la ripartizione tra proprietario e inquilino.

Imu e Tasi, seconda rata in scadenza il 17 dicembre: chi deve pagarla

Imu e Tasi 2018: la seconda rata è in scadenza il 17 dicembre. Chi deve pagarla? I casi particolari, le esenzioni e la ripartizione tra proprietario e inquilino per l’imposta sui sevizi indivisibili.

L’Imu e la Tasi, insieme alla Tari, sono le tasse che costituiscono l’Imposta Unica Comunale.

Imu e Tasi 2018, seconda rata in scadenza il 17 dicembre

L’imposta municipale propria, l’Imu, è una tassa che riguarda il possesso e si applica ai fabbricati, escluse le abitazioni principali che non rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli.

La Tasi, invece, è un tributo per i servizi indivisibili, quelli di cui beneficia la collettività come la manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e l’attività svolta dalla polizia locale.

Per entrambe il pagamento è diviso in due rate:

  • la prima deve essere versata entro il 16 giugno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (quest’anno il termine è slittato al 18 perché cadeva di sabato);
  • la seconda deve essere corrisposta entro il 16 dicembre (che quest’anno slitta a lunedì 17 dicembre). Si tratta del saldo con eventuale conguaglio sulla prima rata sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.

C’è anche la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

Chi deve pagare l’Imu e chi è esentato per la prima casa

Deve pagare l’Imu chi possiede fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Più nel dettaglio, è una tassa che riguarda tutti i cittadini che rientrano nelle seguenti categorie:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • i coniugi assegnatari della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Dal 2014 l’Imu non si applica agli immobili utilizzati come abitazione principale, in altre parole agli immobili in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Così come, sempre dal 2014, non bisogna pagare l’Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

Anche per i terreni agricoli ci sono casi in cui l’imposta municipale propria non si applica. Si tratta di terreni:

  • che si trovano nei comuni indicati nella circolare n.9 del 1993 del Ministero delle finanze;
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei comuni delle isole minori;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva che non può essere diviso e che non può essere acquistato per usucapione.

Imu: gli immobili che rientrano tra le abitazioni principali

Nello specifico riepiloghiamo quali immobili possono rientrare nella categoria di abitazioni principali, e per le quali i proprietari sono esentati dal pagamento dell’Imu. Si tratta delle seguenti tipologie:

  • le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un immobile posseduto da militari e membri delle forze di polizia, da vigili del fuoco in servizio permanente e da chi rientra nella carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • un’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Il comune, inoltre, può stabilire che un’unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente possa essere considerata come una prima casa, a condizione che non risulti locata.

Imu: gli immobili che non si considerano abitazioni principali

Non possono, invece, rientrare nella categoria e nell’esenzione dal pagamento dell’Imu gli immobili di lusso come ville, castelli e palazzi di pregio per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione.

Rientrano nelle categorie catastali per cui bisogna pagare l’Imu anche se si tratta di un’abitazione principale, le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1): unità immobiliari appartenenti a fabbricati che si trovano in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale;
  • abitazioni in ville (categoria catastale A/8): immobili con la presenza di parco e/o giardino, costruite in zone urbanistiche destinate a queste abitazioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario;
  • castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categoria catastale A/9): castelli e palazzi che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e le dimensioni non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie e costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare.
    È compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, indipendenti e censibili nelle altre categorie.

Chi deve pagare la Tasi e la ripartizione tra proprietario e inquilino

Il tributo per i servizi indivisibili, quelli di cui beneficia la collettività come ad esempio la manutenzione del verde pubblico, deve essere pagata dal titolare del diritto reale dell’immobile (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario, anche l’inquilino deve contribuire al pagamento nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%. In caso di mancata previsione della percentuale di ripartizione dell’imposta tra i due soggetti, la Tasi è dovuta dal titolare del diritto reale nella misura del 90% e dall’occupante nella misura del 10%.

Come per l’Imu, la Tasi non si paga per la prima casa. E inoltre, in questo caso, l’esenzione non vale solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale. In quest’ultimo caso, la tassa deve essere versata solo dal proprietario nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

Infine bisogna precisare che, in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario è l’unico soggetto tenuto al versamento della Tasi, in quanto, come per l’Imu, deve considerarsi titolare del diritto reale di abitazione.

Imu e Tasi: dal 2019 possibile aumento delle aliquote

Imu e Tasi si calcolano applicando, alla base imponibile le aliquote stabilite dai comuni.

La seconda rata del 2018, in scadenza il 17 dicembre, rischia di essere l’ultima con aliquote bloccate. E infatti la legge n. 208 del 2015 aveva sospeso la possibilità di aumentare Imu e Tasi rispetto alle aliquote applicabili per il 2016 e per il 2017, ma per il 2018 le cose potrebbero cambiare.

Nella Legge di Bilancio 2018 non si fa riferimento a una proroga di quanto è stato stabilito dalla legge 208/2015. E anche il Vice Ministro dell’Economia, Laura Castelli, durante la XXXV Assemblea dell’ANCI, associazione nazionale comuni italiani, ha parlato di sblocco delle aliquote.

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